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Ordinanza n° 133/2010 della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Taranto
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ SUBACQUEA IMMERSIONI ED ADDESTRAMENTO A SCOPO SPORTIVO E RICREATIVO
 
 
PARTE I 
IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA’ NAVALI
Articolo 1
Nelle acque del Compartimento Marittimo di Taranto l’effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentita esclusivamente a Società/Circoli Sportivi /Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
 
Articolo 2
Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti, per la tipologia di unità navale impiegata e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:  apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico con cannula, pallone AMBU ed ogni altra dotazione di primo soccorso conformemente alle prescrizioni già impartite per gli stabilimenti a terra dalle vigenti ordinanze balneari;  mezzo di comunicazione (telefono cellulare o apparecchio radio VHF portatile) che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua a bordo);  tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, centri iperbarici, etc.);  cassetta di pronto soccorso;  almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l’erogazione dell’aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell’immersione, a bordo dell’imbarcazione.
 
Articolo 3
Prima della partenza, il responsabile dell’unità navale deve annotare su apposito registro l’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. Ogni accompagnatore deve essere munito di idoneo brevetto e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto e/o entro il grado dei brevetti degli allievi subacquei, ove inferiore.
 
Articolo 4
In caso di immersione con unità navale d’appoggio ancorata, l’ancoraggio dell’unità dovrà essere disposto in maniera tale da disormeggiare con tempestività in caso di emergenza ed in modo tale che il punto di ormeggio sia opportunamente segnalato in superficie da un galleggiante.
 
Articolo 5
Durante l’immersione l’unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
 
Articolo 6
Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l’unità deve mostrare:  durante il giorno: - in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;  - di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione/Impresa/Società/Circolo sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene l’immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca);  di notte tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro di orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a mt.12), con portata di almeno un miglio (Colreg 72). Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).
 
Articolo 7
Nel caso di immersioni subacquee organizzate per le prove di conseguimento dei brevetti, devono essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni /Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo deve far pervenire alla Capitaneria di Porto di Taranto con congruo preavviso (almeno di 48 ore), una informativa riportante:  - data, ora e luogo dell’immersione;  - numero dei partecipanti;  - nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;  - unità navale utilizzata;  - modalità operative.
 
 
PARTE II
IMMERSIONI GUIDATE SENZA IL SUPPORTO DI UNITA’ NAVALI
Articolo 8
Anche per le immersioni subacquee organizzate e guidate senza il supporto di una unità navale di appoggio valgono le medesime disposizioni viste in precedenza, ove applicabili in relazione all’attività svolta, fatte salve le sottoelencate ulteriori prescrizioni:  nelle immersioni diurne il responsabile ha l’obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri.;  i subacquei partecipanti all’immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopraddetto;  nelle immersioni notturne i subacquei partecipanti all’immersione devono segnalarsi in superficie ed in immersione con una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie. Ogni singolo subacqueo dovrà essere munito di segnale.  La dotazione integrativa già prevista dall’art.1 per le unità navali dovrà essere assicurata su una postazione a terra, che dovrà essere presidiata da almeno una persona per tutta la durata dell’immersione.
 
PARTE III
DOCUMENTI DA PRODURRE A CURA DELLE SCUOLE DI IMMERSIONE (C.D. DIVING)
Articolo 9
Le Società, Associazioni ed Organizzazioni che intendono esercitare attività di accompagnamento subacqueo e/o scuola diving devono presentare idonea comunicazione diretta alla Capitaneria di Porto di Taranto indicando:  Le complete generalità del richiedente e/o legale rappresentante della Società e/o dell’Associazione;  Le località e sedi (scuole, istituti, piscine e aree marine) prescelte usualmente per lo svolgimento delle esercitazioni teoriche e/o pratiche;  Il tipo di abilitazione o brevetto in possesso, in corso di validità, del personale addetto all’attività, regolarmente rilasciato da Federazioni/Associazioni riconosciute dal C.O.N.I. ovvero Organizzazioni Didattiche internazionali e/o nazionali di consolidata presenza sul territorio nazionale o regionale operanti a livello internazionale e/o nazionale;  La sigla di individuazione e copia della licenza di navigazione del mezzo nautico principale, e l’indicazione degli eventuali mezzi nautici minori, impiegato durante l’attività in mare nonché l’elenco del personale addetto alla loro conduzione;  Il certificato contestuale del richiedente (residenza, cittadinanza, nascita, stato di famiglia, o dichiarazione sostitutiva di cui alla legge 127 del 15.05.97);  Copia dello statuto della Società o dell’Associazione e dell’atto costitutivo;  Per le Ditte individuali e le Società, il certificato d’iscrizione nel registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A. dal quale risulti l’attività di Centro d’immersione subacquea;  Copia della polizza assicurativa R.C. idonea alla copertura di tutti i servizi erogati.
 
 
PARTE IV 
ATTIVITA’ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI
Articolo 10
Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione anche se i subacquei operino senza autorespiratore.  Nelle ore notturne il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambi i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza. I subacquei devono operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale previsto. In caso di presenza di più subacquei in immersione, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale, è sufficiente un solo segnale.  Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere posto sull’unità. A bordo deve essere presente almeno una persona pronta ed intervenire.  I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione potranno avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di metri 3.
 
PARTE V 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 11
Gli eventi straordinari che dovessero verificarsi nel corso delle attività previste nella presente ordinanza dovranno essere annotati e comunicati tempestivamente alla Autorità Marittima.
 
Articolo 12
L’esercizio dell’attività subacquea è vietato: a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a metri 300 dalle navi militari; in tutti gli ambiti portuali e nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l’uscita, l’entrata e l’ancoraggio; nelle zone di mare interdette alla balneazione.
 
Articolo 13
E’ fatto obbligo a tutte le unità in transito, sia a propulsione a vela che a motore, di moderare la velocità e mantenersi comunque ad una distanza minima di metri 100 dai previsti segnali di segnalazione di sub in immersione.
 
Articolo 14
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza che entra in vigore dal 15 giugno 2004.
 
Articolo 15
I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell’art.1164 del Codice della Navigazione.
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