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  Associazione sportiva dilettantistica - Iscriz. Registro CONI n° 3288 Opes Italia - C.F. 90187240735
 
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STATUTO  
 

Art. 1 - Denominazione e sede 
In data 18 Maggio 2009 ad opera dei soci fondatori, è costituita l’associazione non riconosciuta denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica BLUE DIVE” avente carattere dilettantistico, con sede in Taranto, la quale è retta dal seguente statuto. L’associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 2 - Scopi
L’associazione non ha scopi di lucro e gli eventuali proventi delle attività associative devono essere reinvestiti in attività, attrezzature, equipaggiamenti utili a perseguire lo scopo dell’associazione stessa. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di: sviluppare e incentivare la pratica sportiva in ambito dilettantistico e promuovere sani stili di vita, realizzando iniziative e attività fisico-sportive con finalità ricreative, didattiche e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione ha per oggetto sociale l’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di sport acquatici e marinareschi; ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2021. Nonché le attività formative sportive e della sicurezza propedeutica all'attività.

Art. 3 - Funzionamento
L’associazione garantirà la democraticità della struttura e l’elettività delle cariche. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.


Art. 4 - Domanda di ammissione 
L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.. In particolare, agli associati è riconosciuto il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
  • votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili;

Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 
Art. 5 - Durata 
L’Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetii delle delibere in corso di esecuzione.

Art.6 - Patrimonio 
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 7 – Quota associativa
Gli associati sono obbligati al versamento di una quota una-tantum nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 8 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo, ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso. L’associato è escluso quando sia in corso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 - Organi
Sono organi dell’associazione: l’assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell’associazione; il Vice-Presidente; il Segretario.

 

Assemblea 
L’assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.
L’assemblea riunita in via ordinaria approva: il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo; delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame; nomina per elezione “a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni” il Presidente dell’associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.
L’assemblea è convocata in via straordinaria: per deliberare le modifiche statuarie o lo scioglimento dell’associazione; quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Le assemblee sono presidiate dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestualmente comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo. Lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.


Presidente
Il Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni ed è rieleggibile, rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà.


Vice Presidente 
Il Vice-Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

 
Consiglio Direttivo  
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri quali: il Presidente dell’associazione che lo presiede; il Vice-Presidente; il Segretario; fino ad un massimo di sette membri. Eventuali Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistiche delle attività subacquee, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.


Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 10 – Decadenza degli organi associativi 
I titolari degli organi associativi decadono per dimissioni o per revoca, quando non esplichino più attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell’associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statuari. Le dimissioni, o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

Art. 11 - Bilancio 
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno; in alternativa, è possibile stabilire un esercizio sociale corrispondente con l’anno sportivo che va dal 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

Art. 12 – Devoluzione del patrimonio 
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.


Art. 13 – Norma di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in subordine alle norme degli art 36 e ss. del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

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